
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CPIA 5 MILANO
E-mail: mimm0cg003@istruzione.it - PEC: mimm0cg003@pec.istruzione.it
Cod.meccanografico: mimm0cg003 - Cod. fiscale: 97699020158
Circolare n° 20
MILANO, 23/01/2026
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Permessi brevi personale docente e ATA
Con riferimento al vigente CCNL del comparto scuola ed ai regolamenti applicativi, si ricorda la disciplina dei permessi in oggetto che vanno richiesti con mail all'indirizzo di posta istituzionale mimm0cg003@istruzione.it.
PERSONALE DOCENTE
I permessi brevi sono fruibili sia dal personale a tempo indeterminato che dal personale a tempo determinato e non necessitano di motivazione o di successiva giustificazione.
Limiti temporali
- non possono superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero. Si ricorda che nella richiesta va specificato l'orario di servizio della giornata in cui viene chiesto il permesso
- sono riferiti all'unità minima dell'ora di lezione e non devono eccedere le DUE ORE GIORNALIERE
Durata massima per anno scolastico
- scuola primaria: fino a 24 ore
- scuola secondaria di I e II grado: fino a 18 ore
Recupero delle ore non lavorate
deve avvenire entro due mesi lavorativi dalla fruizione del permesso mediante:
- supplenze
- interventi didattici integrativi, prioritariamente nelle classi di assegnazione
Limiti di applicazione
Il CCNL del comparto scuola non prevede espressamente la fruizione di permessi brevi durante le attività collegiali.
Queste infatti rientrano tra le attività funzionali all'insegnamento e non sono assimilabili alle ore di lezione.
Pertanto le assenze da attività collegiali vanno giustificate.
PERSONALE ATA
I permessi brevi sono fruibili sia dal personale a tempo indeterminato che dal personale a tempo determinato e non necessitano di motivazione o di successiva giustificazione.
Limiti temporali
- non possono superare la metà dell'orario individuale. Si ricorda che nella richiesta va specificato l'orario di servizio della giornata in cui viene chiesto il permesso
Durata massima per anno scolastico
- fino a 35 ore
Recupero delle ore non lavorate
- può essere concordato con il DSGA e deve avvenire nei giorni ordinari di lavoro o di svolgimento di attività straordinarie
Casi particolari
Il personale ATA a decorrere dal CCNL del 2019/2021, può richiedere permessi brevi nel limite di 18 ore per anno scolastico per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami di laboratorio o diagnostici, includendo i tempi di viaggio.
Questi permessi:
- sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata dei permessi fruibili ad ore
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni (legge Brunetta)
- devono essere giustificati mediante attestazione redatta dal medico o dalla struttura pubblica o privata presso la quale si è svolta la prestazione con l'indicazione dell'orario di presenza
Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIETRO CAVAGNA